1. L'obiettivo delle azioni pubbliche di tutela dell'ambiente è quello di assicurare la compatibilità tra interessi ambientali e sviluppo economico equilibrato della Repubblica nel suo insieme e delle singole comunità territoriali, nel rispetto dei limiti
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie zone del territorio della Repubblica;
c) dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione;
d) della necessaria gradualità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali;
e) della migliore tecnologia disponibile, come definita ai sensi dell'articolo 48;
f) dei costi della tutela.