Art. 7.
(Criteri di bilanciamento).

      1. L'obiettivo delle azioni pubbliche di tutela dell'ambiente è quello di assicurare la compatibilità tra interessi ambientali e sviluppo economico equilibrato della Repubblica nel suo insieme e delle singole comunità territoriali, nel rispetto dei limiti

 

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inderogabili di tollerabilità per la salute umana.
      2. In particolare, le azioni pubbliche di tutela dell'ambiente devono tenere conto:

          a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

          b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie zone del territorio della Repubblica;

          c) dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione;

          d) della necessaria gradualità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali;

          e) della migliore tecnologia disponibile, come definita ai sensi dell'articolo 48;

          f) dei costi della tutela.